giovedì 30 giugno 2011

Borgo +39: accolto il ricorso al Tar di Legambiente

Si apre un nuovo capitolo nella lunga storia del Borgo +39: il Tar di Brescia ha accolto il ricorso presentato da Legambiente e da alcuni toscomadernesi contro il Comune, la Comunità Montana, la Provincia di Brescia e la Sailing Immobiliare Srl, la società proprietaria dell'area.
Quello che il sindaco Roberto Righettini definisce "un difetto di forma", potrebbe riaprire un discorso che ha visto il Borgo +39 al centro della precedente campagna elettorale, a poco meno di due anni dal voto amministrativo. Di seguito i motivi che hanno spinto al ricorso.
Chi desiderasse ricevere il testo integrale, ne faccia richiesta al seguente indirizzo:
pdtoscolano@gmail.com



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 481 del 2010, proposto da:
LEGAMBIENTE, GIAN BATTISTA MARCHETTI, PALMIRA MARCHETTI, PIER GIORGIO ALESSI, VALERIO ALESSI, ROBERTO ZANINI, ALMA ZANINI, rappresentati e difesi dagli avv. Pietro Garbarino, Emanuela Beacco, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pietro Garbarino in Brescia, via Malta, 3;
contro
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO,
nei confronti di
AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS DI TOSCOLANO MADERNO, COMUNITA' MONTANA DEL PARCO ALTO GARDA BRESCIANO, non costituite in giudizio;

PROVINCIA DI BRESCIA,;

REGIONE LOMBARDIA,;

SAILING IMMOBILIARE Srl;
per l'annullamento
della delibera del consiglio comunale 29.1.2010, n. 4 relativa ad esame osservazioni e controdeduzioni ed approvazione definitiva p.i.i. "Borgo + 39 Sailing srl"

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Legambiente ed alcuni cittadini di Toscolano Maderno impugnano gli atti di approvazione del programma integrato d’intervento denominato Borgo +39 Sailing, che ha ad oggetto la trasformazione urbanistica di un’area industriale dismessa di circa 17.900 mq (edificata per una volumetria pari a 32.684 mc) e di un’area di proprietà comunale di 38.600 mq costituita dal campo da calcio e da un adiacente parco, area collocata quasi sulle rive del lago di Garda, e destinata ad essere sostituita negli intendimenti dell’amministrazione comunale con un insediamento turistico costituito da circa 200 nuovi appartamenti, una struttura alberghiera da 4.000 mc., un doppio parcheggio interrato ed attrezzature pubbliche a servizio, con un aumento (calcolato dai ricorrenti) del 70% della volumetria esistente.

I motivi che sostengono il ricorso sono i seguenti:
1. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione degli artt. 14 e 92 l.r. 12/05 in quanto il piano avrebbe dovuto essere approvato entro il termine di 60 gg. dalla scadenza delle osservazioni;
2. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 16 co. 3 l. 1150/42 e del d.lgs. 42/04 perché il piano è stato approvato senza il parere della Soprintendenza, che è necessario in caso di trasformazione urbanistica di area sottoposta a vincolo;
3. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 4 l.r. 12/05 e della direttiva 2001/42/CE, in quanto la procedura di screening per la esclusione della valutazione ambientale strategica si sarebbe svolta a valle del processo decisionale (e segnatamente dopo la prima adozione, poi revocata, del piano), mentre una corretta lettura delle norme comunitarie avrebbero imposto si svolgesse a monte;
4. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 4 l. r. 12/05 e del d.lgs. 152/06, in quanto è stato individuata come autorità competente per la valutazione ambientale strategica lo stesso funzionario (ing. Nicola Zanini) responsabile del procedimento di approvazione del programma integrato d’interevento;
5. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 91 l.r. 12/05 in quanto i documenti allegati al progetto non sarebbero rispettosi delle indicazioni della delibera di giunta regionale 6/44161 (mancherebbe ad esempio il planivolumetrico in scala 1:1.000; le simulazioni tridimensionali contestualizzate, lo schema tipologico degli edifici) e la delibera di consiglio comunale che ha prescritto dei documenti diversi dovrebbe essere disapplicata in quanto viziata da incompetenza funzionale (il potere di indicare documenti diversi da quelli previsti dalla giunta regionale spetterebbe ex lege alla giunta comunale, non al consiglio);
6. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione degli artt. 18 e 92 l.r. 12/05 e dell’art. 29 n.t.a. P.T.C.P. della Provincia di Brescia, in quanto la Provincia di Brescia aveva espresso un parere favorevole condizionato al recepimento di prescrizioni (si chiedeva, ad esempio, la rivisitazione del peso insediativo del progetto per contenere l’impatto visivo di blocchi di edifici non coerenti con l’assetto paesistico) che sono state disattese dall’amministrazione comunale nell’approvazione definitiva del piano;
7. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione degli artt. 12, 16, 21 piano territoriale parco regionale dell’Alto Garda bresciano, in quanto il parere favorevole espresso dalla Comunità montana sarebbe nella sostanza contrario, perché la stessa rileva che non è possibile comprendere gli effetti del piano sulla qualità del territorio posto che il progetto è in realtà un metaprogetto non ancora compiutamente sviluppato;
8. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 146, co. 3, d.lgs. 42/04 per il macroscopico travisamento del fatto nella valutazione dell’incidenza paesistica del progetto, cui viene attribuita una incidenza paesistica bassa;
9. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 25 l.r. 12/05 in quanto la norma transitoria in parola vieta di approvare programmi integrati d’intervento in variante ad eccezione di quelli che prevedono infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico di carattere strategico ed essenziali per la riqualificazione dell’ambito territoriale, mentre nel caso in esame non ci si sarebbe preoccupati di chiarire quali sono le infrastrutture che il programma si propone di realizzare;
10. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione della l.r. 12/05 in quanto il Comune in sede di approvazione ha introdotto delle modifiche sostanziali (è stata prevista la possibilità di realizzare una struttura alberghiera di 5.000 mq di slp) ed avrebbe dovuto quindi ripubblicare il piano.

Si costituivano in giudizio il Comune di Toscolano Maderno, la Provincia di Brescia, la Regione Lombardia, la Sailing srl, che deducevano l’inammissibilità del ricorso (per mancanza di legittimazione di Legambiente regionale, nonché di Legambiente nazionale in quanto costituita attraverso il presidente regionale per clausola statutaria attribuzione non prevista dall’art. 18 l. 349/86, nonché per mancanza di legittimazione ed interesse dei cittadini ricorrenti), e comunque l’infondatezza dei relativi motivi.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima),:
ACCOGLIE il ricorso, e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
CONDANNA il Comune di Toscolano Maderno e la Sailing immobiliare srl, in solido tra loro, al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che determina in euro 3.000, oltre i.v.a. e c.p.a. (se dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2011
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2011



venerdì 17 giugno 2011

TOSCOLANO incontro con i consiglieri regionali PD


Il gruppo regionale del Partito Democratico sarà nella provincia di Brescia questo fine settimana nelle giornate di Giovedi 16, Venerdì 17 e Sabato 18 giugno. Proseguono così gli incontri nella varie provincie della Lombardia incontrando amministratori, mondo produttivo, sociale ed istituzionale.


sabato 18 giugno · 10.00 - 13.00

Centro Studi - Fondazione Visintini in via Religione 52
via Religione 52
Toscolano Maderno, Italy
 
RSVP su http://www.facebook.com/event.php?eid=223715747657971

lunedì 13 giugno 2011

Toscolano Maderno, seggio per seggio

Dopo due settimane, torniamo a festeggiare: ormai ci abbiamo fatto l'abitudine.
A livello nazionale il quorum è stato ampiamente superato. Eccovi ora i risultati, seggio per seggio, di Toscolano Maderno:

Seggio 1
Percentuale 59,7%

Seggio 2
Percentuale 58,5%

Seggio 3
Percentuale  60,6%

Seggio 4
Percentuale 52%

Seggio 5
Percentuale 59,3%

Seggio 6
Percentuale 54%

Seggio 7
Percentuale 51,7%

Seggio 8
Percentuale 51,4%

Quindi, anche a Toscolano il quorum è stato raggiunto (media di 55,9%), con un 60% nel seggio di Gaino.

Ecco i risultati di diversi quesiti:

Quesito 1 sull'acqua: 3188 SI (94%) e 161 NO (4.7%)
Quesito 2 sull'acqua: 3204 SI (94.4%) e 146 NO (4.3%)
Quesito 3 sul nucleare: 3117 SI (91.9%) e 230 NO (6.8%)
Quesito 4 sul legittimo impedimento: 3121 SI (92%) e 217 NO (6.4%)

Un grazie a tutti quelli che hanno lavorato per far conoscere i referendum, ma uno ancora più grande a chi si è recato a votare.
Grazie! Grazie! Grazie! Grazie!

giovedì 9 giugno 2011

Ecco per cosa sono i 4 SI referendari

referendum popolare n. 1Scheda di colore rosso - Modalità e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione; il quesito prevede l'abrogazione di norme che attualmente consentono di affidare la gestione dei servizi pubblici locali a operatori economici privati.
referendum popolare n. 2Scheda di colore giallo - Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norme; il quesito propone l'abrogazione delle norme che stabiliscono la determinazione della tariffa per l'erogazione dell'acqua, il cui importo prevede attualmente anche la remunerazione del capitale investito dal gestore.
referendum popolare n. 3Scheda di colore grigio - Abrogazione dei commi 1 e 8 dell'articolo 5 del dl 31 marzo 2011 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75. Abrogazione parziale di norme; il quesito propone l'abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio nazionale di energia elettrica nucleare.
referendum popolare n. 4Scheda di colore verde - Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale; il quesito propone l'abrogazione di norme in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale.

(Dal sito del Ministero dell'Interno)

mercoledì 1 giugno 2011

Sì, sì, sì, si vota!

La Cassazione ha detto sì. Ora toccherà a noi dare i nostri quattro sì per i referendum.
Come era prevedibile sono stati accolti i ricorsi del PD e dell'IDV e la memoria del WWF.
Come se questo non bastasse, l'Agcom ha intimato alla Rai di trasmettere gli spot elettorali nelle ore di punta.
Continuiamo, però, a fare i nostri banchetti. Ci vediamo domattina al mercato di Toscolano!